L’autorizzazione democratica del Bilancio Comunale

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bilancioNegli ultimi mesi a Carbonia, complice una fase di transizione amministrativa, l’interesse dei cittadini nei confronti della dimensione politica sembra essere molto vivo e appassionato.

Nonostante la fine di una campagna elettorale che spesso ha dimenticato il buon gusto, la partecipazione non sembra affievolirsi, come testimoniano la presenza di un vasto pubblico durante gli ultimi Consigli Comunali, gli accesi dibattiti sui social network e l’interesse dei media locali e nazionali.

La partecipazione alla vita politica da parte di noi cittadini non è un fattore da sottovalutare per il benessere della nostra città. Essa è infatti spesso utilizzata negli studi scientifici come approssimazione di capitale sociale, tema di difficile definizione e misurazione.

Senza entrare troppo nei tecnicismi, possiamo definire il capitale sociale come il livello di fiducia che intercorre tra gli appartenenti ad una comunità. Tale fiducia può essere una forza motrice per la crescita e il progresso perché renderebbe più numerose e proficue le interazioni tra gli individui.

I temi e gli argomenti trattati dalla politica potrebbero però non essere sempre facilmente comprensibili in una comunità dove i cittadini possiedono eterogenei bagagli formativi e culturali, demotivando in ultima istanza il grado di coinvolgimento che, viste le premesse, sarebbe un comportamento non auspicabile nell’interesse collettivo.

Per questi motivi, abbiamo pensato di scrivere, senza pretese di esaustività, una guida semplificata per capire un argomento a prima vista complesso e oscuro come il bilancio comunale ma di fondamentale importanza in quanto attraverso esso si esprime tutta la funzione amministrativa di chi ci rappresenta e governa.

Il bilancio di un Comune è composto da diversi documenti contabili. I principali due documenti su cui ci soffermeremo sono il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo. Struttura, contenuti, processo di stesura e relative scadenze di approvazione sono strettamente normati per legge attraverso il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) o decreto legislativo n.267/2000.

bilanci_di_previsione_54_9555[1]Il bilancio di previsione viene redatto ogni anno e deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui fa riferimento (ad esempio, il Bilancio di Previsione del 2017 deve essere approvato improrogabilmente entro il 31 dicembre del 2016). Esso pianifica le entrate e le spese dell’anno successivo rendendolo di fondamentale importanza dal punto di vista dell’esercizio della democrazia. La sua natura previsionale e quindi l’obbligo della sua redazione ex-ante rispetto al momento in cui verrà effettivamente speso il denaro pubblico si fonda, infatti, sul “principio autorizzatorio”: il legislatore ha voluto subordinare le scelte del Comune all’autorizzazione popolare, espressa attraverso l’approvazione preventiva da parte dell’organo rappresentativo dei cittadini: il Consiglio Comunale.

Poiché lo scopo ultimo di un Comune non è quello di fare profitto ma di fornire servizi al cittadino, la gestione delle risorse deve rispettare il principio di pareggio del bilancio: le entrate devono essere uguali alle spese.

Le entrate e le spese seguono determinate fasi. In particolare, le fasi delle entrate sono:

  • accertamento;
  • riscossione;
  • versamento.

Nella fase dell’accertamento, sulla base di un titolo giuridicamente idoneo, si verifica l’esistenza di un credito, la sua ragione, il soggetto debitore, l’ammontare e la scadenza dello stesso.
Durante la fase della riscossione, la somma viene incassata dal tesoriere o dall’agente contabile (spesso la stessa amministrazione si rifà a specifiche società che si occupano, ad esempio, della riscossione dei tributi: Equitalia dovrebbe suonare familiare).
Con il versamento la somma riscossa viene materialmente versata nelle casse del Comune.
Il documento con cui si va a riscuotere le entrate viene chiamato reversale.

Le fasi della spesa sono:

  • impegno;
  • liquidazione;
  • ordine;
  • pagamento.

La prima fase delle spese è l’impegno: sulla base di un obbligazione giuridicamente perfezionata, si vincola una determinata risorsa finanziaria ad una precisa destinazione, si determina la somma da pagare e il soggetto creditore.
La liquidazione è il momento in cui si procede a determinare in via definitiva quella che è la somma da pagare. Cioè il Comune entra in possesso del documento (es: una fattura) che rileva l’ammontare del pagamento e il soggetto titolato a riceverlo.
Durante l’ordine, attraverso un documento che si chiama mandato, si “dà ordine”, appunto, al tesoriere (nelle amministrazioni pubbliche il tesoriere è il cosiddetto cassiere, la tesoreria inoltre può essere interna o esterna all’amministrazione. Il tesoriere del Comune di Carbonia è la banca Unicredit) di pagare le somme liquidate.
Infine con il pagamento si provvede materialmente al pagamento delle somme indicate nel mandato.

Il bilancio di previsione può essere redatto per competenza finanziaria e per cassa.
Quando si redige per competenza finanziaria, si fa riferimento alla prima fase delle entrate e alla prima fase della spesa, quindi conterrà la previsione delle entrate che il Comune prevede di accertare e delle spese che prevede di impegnare. Da un bilancio redatto per competenza finanziaria si ottiene il risultato di amministrazione, cioè la differenza tra accertamenti e impegni.
Quando invece il bilancio viene redatto per cassa, farà riferimento alle entrate che prevede di riscuotere e alle spese che prevede di pagare, quindi all’ultima fase della spesa e alla penultima fase delle entrate. Da un bilancio redatto per cassa si ottiene il risultato di cassa, cioè la differenza tra riscossioni e pagamenti.

Per quanto si possano effettuare delle previsioni di bilancio più accurate e affidabili possibile, nessuna previsione può poi perfettamente corrispondere a quelli che sono gli effettivi accadimenti futuri del Comune. Per questo motivo il legislatore permette di operare durante l’esercizio finanziario delle variazioni al bilancio di previsione.

Si possono operare delle variazioni di spesa e delle variazioni di entrata. Tutte le variazioni devono essere effettuate mantenendo sempre fermo il principio del pareggio del bilancio.

Il secondo documento contabile fondamentale del bilancio comunale prende il nome di rendiconto o conto del bilancio e deve essere redatto entro il 30 aprile dell’anno a cui fa riferimento la gestione finanziaria. Il conto del bilancio evidenzia voce per voce gli stanziamenti definitivi derivanti dal bilancio di previsione. Spesso infatti le previsioni del bilancio consuntivo non sono esattamente uguali a quelle dell’originario bilancio di previsione, non perché ci sono stati degli errori ma perché si sono rese necessarie le variazioni di bilancio. Infatti nel bilancio consuntivo si trovano le previsioni definitive, cioè le previsioni finali dopo che sono state apportate appunto delle variazioni. Le variazioni sono indispensabili per affrontare determinate spese a carattere straordinario e urgente impossibili da prevedere ex-ante.

Ulteriori concetti che sarebbe utile conoscere per facilitare la lettura del bilancio sono le economie e le diseconomie e i residui attivi e passivi.

Abbiamo un’economia di spesa quando le spese previste nel bilancio di previsione non vengono in tutto o in parte impegnate. Ad esempio il Comune aveva previsto di impegnare 100 euro per spese di cancelleria e durante la gestione impegna soltanto 80 euro. La differenza tra quello che aveva previsto di impegnare e quanto ha effettivamente impegnato (in questo caso 20 euro) si chiama economia di spesa.

Abbiamo un’economia di entrata quando vengono accertate delle entrate in misura superiore agli stanziamenti del previsionale. Le diseconomie di entrata, invece, si verificano quando il Comune prevede di accertare in fase di previsione più di quello che effettivamente accerta nel corso dell’esercizio. Non è possibile avere delle diseconomie di spesa: la funzione autorizzativa del bilancio di previsione non permette di impegnare nel corso dell’esercizio più di quanto previsto nel previsionale senza fare le opportune variazioni.

I residui attivi, invece, sono importi accertati e non ancora riscossi. I residui passivi sono importi impegnati e non ancora pagati. Essi rappresentano in termini semplificati i crediti e i debiti dell’ente.

Data la complessità dell’argomento di questo articolo e la sede non accademica in cui se ne parla, la trattazione ha richiesto un approccio semplificato e parziale. Per questi motivi è stato scelto di non approfondire tantissimi altri aspetti del Bilancio Comunale, come ad esempio i principi di redazione, gli ulteriori documenti allegati, gli equilibri parziali, l’assestamento, la gestione provvisoria, il riaccertamento dei residui, la nuova disciplina volta all’armonizzazione contabile. Rimandiamo quindi il lettore interessato ad ulteriori ricerche.